commenta – Soci, informazione e finanziamento

By 1 Ottobre 2016Ottobre 27th, 2016notizie

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Parte terza | Attività sociale

Art. 21 | Soci

21.1 Sono soci dell’Associazione tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità e residenza che abbiano compiuto 18 anni e che ne facciano richiesta versando contestualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea. La richiesta di iscrizione implica l’accettazione dello Statuto, del Codice di comportamento e dei Regolamenti dell’Associazione. I soci hanno pari diritti tra loro.

21.2. I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l’importo delle rispettive quote, che non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

21.3. L’Associato decade dalla qualifica per recesso o dimissioni, decadenza, esclusione, morte.

La decadenza è stabilita in modo automatico per mancato versamento della quota associativa annuale.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea in sessione riservata ai soci su istruttoria condotta dalla Presidenza dell’Assemblea in contraddittorio con l’interessato nei casi in cui il socio:

a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, del Codice di comportamento, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione, assumendo comportamenti o svolgendo o tentando di svolgere attività in contrasto con lo Statuto, il Codice di comportamento, i Regolamenti e le finalità dell’Associazione.

La perdita della qualità di associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

Art. 22 | Simbolo

22.1 Il simbolo dell’Associazione, come di seguito riprodotto, è una raffigurazione parziale in blu su sfondo bianco della statua del Nettuno inscritta nella metà superiore di un cerchio, nella cui parte inferiore è riportata su sfondo rosso la scritta in caratteri bianchi e blu “Coalizione civica per Bologna”:

logo Coalizione Civica per Bologna

logo Coalizione Civica per Bologna

 

22.2 Tale simbolo viene utilizzato anche per la presentazione di liste alle elezioni amministrative. In tal caso, può essere depositato un simbolo parzialmente modificato che – lasciando inalterato l’impianto grafico – preveda l’inserimento del nome del candidato sindaco e/o la sostituzione della parola “Bologna” con il nome della città nella quale viene presentata la lista, o della Regione Emilia Romagna in caso di elezioni regionali.

Art. 23 | Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 24 | Sede

24.1 L’Associazione ha sede a Bologna.

24.2 La sede sociale dell’Associazione è il luogo nel quale

  1. si riuniscono di norma gli organi
  2. si svolge l’attività politica e organizzativa
  3. i soci si incontrano anche in modo informale e al di fuori di attività o eventi ufficiali
  4. i cittadini possono incontrare i dirigenti dell’Associazione e i suoi rappresentanti nelle assemblee elettive, ricevere informazioni sulle attività e i progetti, cercare informazioni e scambiare opinioni sui questioni politiche e sociali.

Compatibilmente con la situazione finanziaria, l’Associazione promuove l’apertura di sedi sociali decentrate nei quartieri del capoluogo e nei comuni dell’area metropolitana.

Art. 25 | Informazione e comunicazione

25.1 L’Associazione garantisce ai soci una completa e puntuale informazione sulla propria attività e considera questa funzione cruciale perché gli associati siano messi in grado di partecipare in modo attivo. A tale scopo utilizza una pluralità di strumenti di comunicazione e li aggiorna costantemente anche in base all’evoluzione tecnologica.

25.2 In particolare, tutti i soci vengono tempestivamente informati sull’attività degli organi dell’Associazione e su quella degli eletti nelle amministrazioni locali, sull’attribuzione di responsabilità operative, sulle iniziative pubbliche. Inoltre mette a disposizione documenti e materiali che possono essere utili alla discussione, alla formazione e all’adozione di scelte politiche.

25.3 L’Associazione sviluppa adeguate forme di comunicazione per informare tutti i cittadini circa la propria attività, promuovere le iniziative pubbliche, documentare i problemi sociali delle comunità locali, informare sull’attività delle pubbliche amministrazioni.

Art. 26 | Finanziamento

26.1 L’Associazione privilegia il principio dell’autofinanziamento. Pertanto il suo patrimonio è costituito prevalentemente da:

  1. a) quote associative
  2. b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni ed eredità conferiti dagli associati o da terzi
  3. c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
  4. d) beni acquistati con le entrate derivanti dalle forme di autofinanziamento.

L’Associazione può inoltre ricorrere ad altre entrate compatibili con i principi e gli scopi previsti dallo Statuto erogate da soggetti privati o da istituzioni ed enti pubblici.

26.2 Il bilancio è pubblico e viene reso disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione dell’Associazione.

26.3 L’esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, su proposta del Tesoriere, predispone il rendiconto economico-finanziario che l’Assemblea dei soci approva entro il 30 aprile dell’anno successivo. In caso di partecipazione alle elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all’Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.

26.4 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività dell’Associazione.

Art. 27 | Responsabilità sulle obbligazioni

Per le obbligazioni dell’Associazione deliberate o ratificate dal Coordinamento, così come per eventuali obbligazioni pecuniarie derivanti da sanzioni penali e/o amministrative, risponde l’Associazione con il proprio patrimonio. Ove tali risorse non siano sufficienti, di tali obbligazioni rispondono in solido tutti i membri del Coordinamento che hanno deliberato l’assunzione dell’obbligazione.

Art. 28 | Scioglimento

In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di un liquidatore che estingue le obbligazioni in essere e cura la devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili.

Il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo gli stessi principi e scopi dell’Associazione.

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