commenta – Norme transitorie

By 1 Ottobre 2016Ottobre 27th, 2016notizie

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Norme finali e transitorie

Art. 29 | Norme finali

29.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono –  in quanto applicabili – le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

29.2 La definizione di qualsiasi controversia è di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

 

Art. 30 | Norme transitorie: proroga degli organi in carica, elezione dei nuovi organi e adempimenti statutari

30.1 Gli organi in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto vengono prorogati fino all’elezione della Presidenza dell’Assemblea, della Presidenza dell’Associazione e del Coordinamento. Il Presidente attualmente in carica provvederà alla convocazione dell’Assemblea dei soci finalizzata a tale scopo e la presiederà fino all’insediamento della Presidenza dell’Assemblea.

30.2 Nelle more dell’approvazione del Regolamento sulla partecipazione, l’elezione degli organi viene regolamentata dalle disposizioni seguenti:

a) in coincidenza con l’Assemblea straordinaria per l’approvazione dello Statuto, vengono aperte le procedure per la presentazione delle candidature agli organi dell’Associazione, di cui deve essere data tempestiva notizia sui canali informativi e tramite e-mail ai soci

b) le candidature devono essere presentate in forma disgiunta entro quindici giorni prima  dell’Assemblea dei soci che verrà convocata per l’elezione degli organi; le candidature vanno inviate via email al Presidente in carica, con riserva di produrre il modulo originale con le firme autografe, e devono essere corredate

  • da un minimo di dieci a un massimo di venti firme per i candidati al Coordinamento;
  • da un minimo di venti a un massimo di trenta firme per i candidati alla Presidenza dell’Assemblea e alla Presidenza dell’Associazione.

Le firme devono essere raccolte tra i soci. Ciascun socio può firmare per ciascuno dei tre organi per un massimo di due candidati, purché siano di genere diverso.

Le candidature alla Presidenza dell’Assemblea e alla Presidenza dell’Associazione sono fra loro incompatibili.

I candidati non possono sottoscrivere candidature per lo stesso organo per il quale si candidano.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito dell’Associazione e deve esserne data notizia nella convocazione dell’Assemblea per l’elezione degli organi e tramite gli altri canali di comunicazione.

c) l’Assemblea per l’elezione degli organi deve tenersi entro il 20 gennaio 2017

d) l’elezione degli organi avverrà nella stessa seduta dell’Assemblea dei soci secondo il seguente ordine: Presidenza dell’Assemblea, Presidenza dell’Associazione, Coordinamento

e) per la votazione, da svolgersi a scrutinio segreto, gli elettori possono esprimere un massimo di due preferenze, purché di genere diverso; nel caso in cui vengano espresse due preferenze dello stesso genere, la seconda viene annullata

f) per l’elezione del Coordinamento, risultano elette le prime sei donne e i primi sei uomini che riportano il maggior numero di voti.

 

30.3 L’insediamento del Coordinamento è regolata dalle norme seguenti:

a. in sede di prima applicazione e fino alle prossime elezioni amministrative, del Coordinamento fanno parte tutti gli eletti al Consiglio comunale e nei Consigli di quartiere

b. la prima riunione del Coordinamento deve tenersi entro sette giorni dall’Assemblea di elezione degli organi

c. nella prima riunione il Coordinamento nomina il Tesoriere e i referenti dei gruppi funzionali.

 

30.4 I Gruppi tematici e territoriali già esistenti prima delle elezioni amministrative si riuniscono entro trenta giorni dall’approvazione dello Statuto dandone comunicazione pubblica tramite i canali informativi delll’Associazione, informano i soci sulla composizione e il funzionamento dei nuovi organi e procedono all’elezione dei referenti secondo quanto stabilito all’art. 12.4. Il numero minimo di riunioni pubbliche stabilito all’art. 18.5 è considerato già assolto.

30.5  I gruppi funzionali devono insediarsi entro quindici giorni dalla nomina dei referenti.

30.6 La composizione degli organi e l’eventuale attribuzione di responsabilità specifiche all’interno dei gruppi di lavoro devono essere rese pubbliche tempestivamente attraverso il sito dell’Associazione, le e-mail ai soci e gli altri canali di comunicazione e devono essere costantemente aggiornate.

30.7 Il Codice di comportamento e i Regolamenti sulla partecipazione, sulla comunicazione e sul finanziamento devono essere approvati entro otto mesi dall’approvazione del presente Statuto. Le bozze da sottoporre all’Assemblea devono essere elaborate da appositi gruppi di lavoro, uno per ciascun documento, coordinati della Presidenza dell’Assemblea. Per ciascun documento deve essere prevista una procedura di discussione pubblica preliminare all’Assemblea. L’approvazione dei documenti deve essere opportunamente scaglionata nel tempo per facilitare la preparazione e la discussione da parte dell’Assemblea.