LEGGI LA BOZZA DELLO STATUTO PER INTERO
COMMENTA - PARTE PRIMA: PRINCIPI E SCOPI
COMMENTA - ASSEMBLEA DEI SOCI E LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
COMMENTA - GRUPPI DI LAVORO
COMMENTA - COORDINAMENTO E PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE
COMMENTA - SOCI, INFORMAZIONE E FINANZIAMENTO
COMMENTA - NORME TRANSITORIE
Per poter commentare devi essere registrato al sito di Coalizione Civica. Puoi effettuare l’accesso, anche con i tuoi social, oppure registrare un nuovo utente. Se hai dimenticato la password puoi sempre re-impostarla con un click.
Indice
Parte prima | Principi e scopi
Art. 1 | Principi
Art. 2 | Struttura
Art. 3 | Scopi
Art. 4 | Partecipazione
Art. 5 | Conoscenza
Parte seconda | Organi
Art. 6 | Organi dell’Associazione
Art. 7 | Assemblea dei soci
Art. 8 | Partecipazione all’Assemblea
Art. 9 | Sedute dell’Assemblea
Art. 10 | Presidenza dell’Assemblea
Art. 11 | Gruppi di lavoro
Art. 12 | Gruppi tematici e territoriali
Art. 13 | Gruppi per la gestione delle campagne
Art. 14 | Gruppi funzionali
Art. 15 | Gruppi istituzionali
Art. 16 | Norme comuni ai gruppi di lavoro
Art. 17 | Coordinamento
Art. 18 | Funzionamento del Coordinamento
Art. 19 | Presidenza dell’Associazione
Art. 20 | Tesoriere
Parte terza | Attività sociale
Art. 21 | Soci
Art. 22 | Simbolo
Art. 23 | Durata
Art. 24 | Sede
Art. 25 | Informazione e comunicazione
Art. 26 | Finanziamento
Art. 27 | Responsabilità sulle obbligazioni
Art. 28 | Scioglimento
Norme finali e transitorie
Art. 29 | Norme finali
Art. 30 | Norme transitorie: proroga degli organi in carica, elezione dei nuovi organi e adempimenti statutari
Parte prima | Principi e scopi
Art. 1 | Principi
1.1. L’Associazione Coalizione Civica per Bologna (d’ora in avanti denominata Associazione) è una comunità di cittadine e cittadini che si riconosce nei principi e nei valori della Costituzione della Repubblica italiana e dell’antifascimo e che intende elaborare e praticare progetti politici per il governo della città e dell’area metropolitana di Bologna, in stretta connessione con il contesto nazionale, europeo e internazionale.
1.2 Per il perseguimento di questo fine, la comunità si riconosce intorno alla necessità di individuare nuove forme di partecipazione politica. Per questo assume come fondanti i concetti di coalizione, espressione di unità di azione fondata sulle differenze, e di civico, che sta a indicare la centralità dei cittadini nell’azione politica e amministrativa.
1.3 La valorizzazione delle differenze è il fondamento di pratiche politiche inclusive che non ignorano i conflitti ma si pongono l’obiettivo di tradurli in fattori di trasformazione sociale.
1.4 La ricerca di nuove forme di governo muove da una critica radicale all’involuzione del sistema politico e amministrativo della città e dell’area metropolitana.
1.5 Tale ricerca si fonda inoltre sull’osservazione che, ad ogni livello istituzionale, i processi decisionali hanno subito e continuano a subire profonde alterazioni dettate da meccanismi di centralizzazione e di espropriazione in favore di poteri non legittimati democraticamente. L’azione dell’Associazione si propone di contrastare tali processi in particolare a livello locale, promuovendo azioni e pratiche che restituiscano potere decisionale ai cittadini e alle loro forme associative.
1.6 I processi di espropriazione della sovranità popolare derivano anche dalla pervasività della cultura liberista, che travalica la sfera economica e invade tutte le articolazioni della vita sociale introducendo in modo artificiale meccanismi tipici del mercato. L’Associazione si propone di attivare e sostenere azioni che, privilegiando l’iniziativa dal basso, le attività auto-organizzate e l’approccio mutualistico, contribuiscano – attraverso la pratica – a diffondere e a dimostrare la praticabilità e l’incisività di culture alternative.
1.7 L’Associazione promuove e sostiene le forme di autonomia e autogoverno ritenendole strumenti essenziali per la costruzione e l’esercizio della cittadinanza e si riconosce in una concezione della politica come strumento di auto-educazione e come luogo di elaborazione collettiva egualitaria e anti-autoritaria. I suoi metodi di azione sono ispirati all’ascolto, al confronto, alla condivisione e alla gestione partecipata.
1.8 L’Associazione si richiama ai valori fondanti della sinistra e intende reinterpretarli in chiave contemporanea senza schemi ideologici. In particolare, ritiene attuale e cruciale l’impegno per il superamento delle disuguaglianze sociali.
1.9 L’Associazione combatte le marginalità sociali e le situazioni di povertà, di solitudine, le discriminazioni e tutte le forme di ingiustizia, violenza, intolleranza, censura.
1.10 L’Associazione opera per la parità di genere e per il pieno riconoscimento sociale di tutte le identità sessuali.
1.11 L’Associazione valorizza le esperienze dei cittadini migranti e opera in favore di politiche di accoglienza e inclusione fondate sul loro coinvolgimento.
1.12 L’Associazione si impegna contro le pratiche di sfruttamento dell’ecosistema e delle risorse naturali ed opera per favorire azioni dirette alla sostenibilità ambientale.
1.13 L’Associazione assume la trasparenza dei propri organi, delle forme di finanziamento e dell’azione dei propri eletti come condizione principale per un’effettiva partecipazione.
Art. 2 | Struttura
In coerenza con i principi enunciati, l’Associazione si dota di una struttura organizzativa di matrice federalista ispirata alla distribuzione delle responsabilità e alla libera e autonoma iniziativa degli associati.
Art. 3 | Scopi
L’Associazione:
- promuove la partecipazione alla vita politica e sociale della città e dell’area metropoltana
- organizza inchieste per lo studio del territorio e delle trasformazioni sociali
- organizza iniziative pubbliche su temi di rilevanza locale, nazionale e internazionale
- promuove campagne su temi e obiettivi specifici
- organizza pratiche di mutualismo
- promuove pratiche di economia solidale e sostenibile
- promuove luoghi per lo svolgimento di attività sociali, culturali e politiche
- organizza iniziative di formazione politica
- promuove strumenti di informazione e comunicazione
- partecipa a reti locali, nazionali e internazionali
- elabora programmi per il governo della città e dell’area metropoltana
- partecipa alle elezioni amministrative
- partecipa, attraverso i propri eletti, all’attività amministrativa.
Art. 4 | Partecipazione
4.1 L’Associazione promuove la partecipazione dei cittadini valorizzando le competenze e gli interessi di ciascuno e stimolando il loro apporto creativo, autonomo e responsabile.
4.2. Per favorire la partecipazione, l’Associazione organizza la propria attività e il funzionamento dei propri organi in modo da:
- conciliare l’attività dei soci con i loro tempi di vita e di lavoro
- mettere tutti i soci in condizione di intervenire nelle discussioni
- creare un clima favorevole al dibattito e all’elaborazione di scelte condivise.
4.3. Non esiste partecipazione se essa non prevede pieno accesso ai processi decisionali. Tale principio guida l’attività dell’Associazione, sia nella sua vita interna, sia nell’elaborazione di proposte per la gestione politica e amministrativa della città e dell’area metropolitana.
4.4 Nell’attività dell’Associazione viene privilegiato il metodo del consenso, ovvero un processo che stimoli l’adozione di decisioni senza ricorrere a procedure di voto, individuando i punti di convergenza ed accantonando o modificando i punti sui quali prevalgono le divergenze. Tale metodo comporta tempi adeguati e adeguate metodologie di conduzione delle discussioni.
Art. 5 | Conoscenza
L’Associazione promuove azioni di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sociali, nella convinzione che tali azioni siano un antidoto nei confronti della deriva autoreferenziale delle forme politiche tradizionali e rappresentino un presupposto essenziale per la diffusione della partecipazione. A tale scopo, l’Associazione promuove forme di inchiesta sociale, strumento conoscitivo e strumento politico al tempo stesso, in quanto considera le persone coinvolte non solo come oggetti di studio, ma soprattutto come attori sociali che vengono messi in condizione di tradurre i propri bisogni in azione politica.
Parte seconda | Organi
Art. 6 | Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) la Presidenza dell’Assemblea
c) i Gruppi di lavoro
d) il Coordinamento
e) la Presidenza dell’Associazione
f) il Tesoriere
Art. 7 | Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e ad essa spetta l’elaborazione del programma politico e delle scelte strategiche. L’Assemblea:
- elabora e approva i documenti programmatici, i piani di lavoro, i programmi elettorali e tutti i documenti comunque denominati che abbiano rilevanza strategica per l’azione dell’Associazione
- elabora e approva il Codice di comportamento, i Regolamenti sulla partecipazione, sulla comunicazione, sul finanziamento, e altri regolamenti di cui ritenga necessaria l’adozione
- elabora e approva il Regolamento elettorale almeno dieci mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative, o con congruo anticipo in caso di elezioni anticipate; il Regolamento elettorale deve stabilire, almeno, modalità e tempi per la designazione del candidato o candidata alla carica di sindaco, per l’individuazione dei candidati alle elezioni amministrative, per l’elaborazione del programma, e le modalità di finanziamento
- approva la composizione e la struttura delle liste per le elezioni amministrative
- elegge il Comitato elettorale, almeno quattro mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative
- approva il rendiconto economico
- delibera in merito ai provvedimenti di revoca delle cariche sociali e delle responsabilità politiche e organizzative e alle sanzioni nei confronti degli eletti; la revoca degli organi deve avvenire con le stesse maggioranze stabilte per la loro elezione
- delibera in merito all’esclusione degli associati in caso di violazione delle norme statutarie, del Codice di comportamento e dei Regolamenti.
Art. 8 | Partecipazione all’Assemblea
8.1 Allo scopo di rendere il più ampia possibile la partecipazione dei soci:
- le assemblee vengono convocate con largo anticipo e con un preavviso minimo di dieci giorni, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili
- i documenti sottoposti al voto ed eventuali materiali preparatori ai punti previsti all’ordine del giorno vengono pubblicati sul sito dell’Associazione con congruo anticipo ed in ogni caso almeno cinque giorni prima dell’assemblea
- deve essere data la possibilità agli associati di discutere in anticipo i punti all’ordine del giorno, sulla base dei materiali preparatori, attraverso gli strumenti di comunicazione dell’Associazione
- la durata dell’assemblea deve essere calibrata rispetto agli argomenti in discussione – allo scopo di garantire un tempo adeguato per il dibattito – e deve essere stabilita in modo tassativo nella convocazione
- fra una assemblea e l’altra, gli associati vengono periodicamente consultati su questioni specifiche attraverso i canali di comunicazione dell’Associazione.
8.2 All’Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i soci iscritti almeno tre giorni prima e in regola con il versamento della quota sociale stabilita dall’Assemblea stessa. Non è ammesso il voto su delega.
Art. 9 | Sedute dell’Assemblea
9.1. L’Assemblea viene convocata dalla sua Presidenza almeno una volta ogni quattro mesi. Può essere inoltre convocata su richiesta della Presidenza dell’Associazione, su richiesta di due terzi dei componenti del Coordinamento o su richiesta di almeno il 5% degli associati calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. E’ comunque previsto un limite minimo di quaranta associati richiedenti. L’Assemblea deve essere convocata entro tre giorni dal ricevimento della richiesta secondo quanto stabilito dall’art. 8.1 lett. a). La convocazione avviene tramite pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Associazione e contestuale invio di una e-mail all’indirizzo di tutti gli associati. La convocazione viene resa pubblica anche attraverso gli altri canali comunicativi dell’Associazione.
9.2. L’Assemblea in seduta ordinaria è pubblica, salvo il caso di convocazioni aventi come oggetto lo stato e la personalità dei soci. L’Assemblea è valida in presenza di almeno il 15% dei soci calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. L’Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di approvazione di Regolamenti e del Codice di comportamento è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
9.3 L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria in caso di modifiche allo Statuto o scioglimento dell’Associazione. In sede di prima e seconda convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci calcolata sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. A partire dalla terza convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, fermo restando il quorum costitutivo stabilito per l’Assemblea ordinaria.
9.4 L’Assemblea ordinaria e straordinaria vota in modo palese, tranne nei casi previsti dallo Statuto e nelle votazioni per le liste elettorali.
9.5. La Presidenza nomina all’inizio della seduta un segretario con il compito di redigere un verbale sintetico che viene pubblicato sul sito dell’Associazione entro sette giorni.
9.6 L’Assemblea straordinaria non può essere convocata dal 15 luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio. Lo Statuto, il Codice di comportamento e i Regolamenti non possono essere modificati nei sei mesi precedenti le elezioni amministrative.
Art. 10 | Presidenza dell’Assemblea
10.1 L’Assemblea elegge una presidenza composta da due soci, un uomo e una donna, che collegialmente:
- a) presiedono l’Assemblea
- b) garantiscono il suo funzionamento
- c) garantiscono la partecipazione dei soci alla vita dell’Associazione.
10.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei due, le funzioni vengono esercitate disgiuntamente.
10.3 La Presidenza viene eletta dall’Assemblea a scrutinio segreto con il voto dei due terzi dei soci presenti e rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.
10.4 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei componenti della Presidenza dell’Assemblea o di entrambi, l’Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere i nuovi componenti. In caso di assenza di entrambi i membri della Presidenza dell’Assemblea, essa viene convocata dalla Presidenza dell’Associazione. In caso di votazione per uno solo dei componenti, il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.
Art. 11 | Gruppi di lavoro
11.1 I gruppi di lavoro rappresentano l’articolazione operativa dell’Associazione, lo strumento principale per la partecipazione attiva dei cittadini, i luoghi dell’elaborazione politica alla base della discussione e delle decisioni dell’Assemblea e del Coordinamento.
11.2 Sono istituite quattro tipologie di gruppi:
- a) gruppi tematici e territoriali
- b) gruppi per la gestione delle campagne
- c) gruppi funzionali
- d) gruppi istituzionali
Art. 12 | Gruppi tematici e territoriali
12.1 I gruppi tematici e territoriali elaborano programmi, organizzano iniziative pubbliche e promuovono analisi e studi per supportare l’azione politica con una conoscenza approfondita degli argomenti individuati e dei luoghi di insediamento. In particolare:
- i gruppi di lavoro tematici si occupano di temi rilevanti per l’azione politica ed amministrativa di Bologna e dell’area metropolitana
- i gruppi di lavoro territoriali sono costituiti nei quartieri di Bologna e nei comuni dell’area metropolitana o in porzioni più ristrette di essi e si occupano delle tematiche specifiche dei territori di insediamento.
12.2 I gruppi vengono istituiti su iniziativa di almeno dieci soci. La proposta di istituzione viene avanzata al Coordinamento tramite la Presidenza dell’Associazione. La proposta può essere respinta solo nel caso in cui sia in contrasto con lo Statuto, il Codice di comportamento, i Regolamenti e il programma politico dell’Associazione.
12.3 Questi gruppi sono aperti a tutti i cittadini, lavorano in modo coordinato tra loro e si ispirano a un principio di autonomia fondato su una forte condivisione dei valori dell’Associazione stabiliti nello Statuto, in modo da garantire la massima libertà di iniziativa evitando che tale libertà danneggi – sia pure in modo involontario o indiretto – l’immagine pubblica dell’Associazione e la sua azione politica. Le decisioni vengono prese attraverso il metodo del consenso. Non si dà luogo a votazioni.
12.4 Ciascun gruppo elegge al suo interno un referente tra gli iscritti all’Associazione. La votazione è riservata ai soci. È necessario il voto favorevole di due terzi dei soci presenti, con un quorum costitutivo minimo pari a dieci soci. Con le stesse regole si procede a eventuale revoca.
Responsabilità specifiche possono essere attribuite ai membri di ciascun gruppo.
12.5 I gruppi inattivi da più di tre mesi decadono e perdono la rappresentanza nel Coordinamento.
Art. 13 | Gruppi per la gestione delle campagne
13.1 I gruppi per la gestione delle campagne gestiscono tutti gli aspetti politici e organizzativi relativi alle campagne lanciate dall’Associazione.
13.2 I gruppi vengono istituiti dal Coordinamento che procede anche alla nomina dei referenti.
Art. 14 | Gruppi funzionali
14.1 I gruppi funzionali si occupano degli aspetti organizzativi necessari al funzionamento dell’Associazione (comunicazione, raccolta fondi, tesseramento, etc.)
14.2 Sono istituiti:
- il gruppo per la gestione della comunicazione
- il gruppo per la raccolta fondi, il tesseramento e l’organizzazione.
14.3 In base alle esigenze organizzative, l’Assemblea – anche su proposta del Coordinamento – può istituire altri gruppi.
14.4 I referenti dei gruppi funzionali vengono nominati dal Coordinamento tra i soci dell’Associazione.
Art. 15 | Gruppi istituzionali
15.1 I gruppi istituzionali riuniscono gli eletti nelle liste dell’Associazione.
15.2 Sono istituiti:
- i gruppi delle assemblee elettive (uno per ciascuna assemblea elettiva laddove gli eletti siano più di uno), i cui referenti sono i rispettivi capigruppo
- il gruppo degli eletti, che riunisce tutti gli eletti nelle assemblee elettive allo scopo di garantire unità e coerenza all’azione amministrativa, il cui referente è il capogruppo nel Consiglio comunale del capoluogo.
15.3 I gruppi istituzionali si avvalgono della collaborazione di staff che supportano gli eletti nello studio e nella elaborazione di proposte per lo svolgimento del mandato amministrativo.
Art. 16 | Norme comuni ai gruppi di lavoro
16.1 I referenti di tutti i gruppi rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati una volta per uguale periodo.
16.2 I referenti dei gruppi sono tenuti a relazionare periodicamente all’Assemblea sull’attività svolta ed a farsi portavoce delle istanze dei membri del gruppo.
16.3 Per favorire la diffusione delle responsabilità tra i soci ed evitare sovrapposizioni tra funzioni diverse:
- a) la Presidenza dell’Assemblea, la Presidenza dell’Associazione, il Tesoriere e gli eletti alle elezioni amministrative non possono rivestire il ruolo di referenti dei gruppi tematici, territoriali e funzionali
- b) i soci non possono coordinare più di un gruppo di lavoro tra quelli elencati all’art. 11.2.
Art. 17 | Coordinamento
17.1 Il Coordinamento è l’organo di direzione politica e operativa dell’Associazione e agisce nell’ambito delle decisioni programmatiche e strategiche deliberate dall’Assemblea. Inoltre, predispone tutti gli atti e i contratti inerenti l’attività dell’Associazione e compie tutti gli atti e le operazioni necessarie alla sua corretta amministrazione.
17.2 È composto da:
- la Presidenza dell’Associazione
- il Tesoriere
- i referenti dei gruppi di lavoro previsti all’art. 11.2
- i capigruppo nelle assemblee elettive e una ulteriore rappresentanza degli eletti nel limite massimo di tre consiglieri individuati dal gruppo degli eletti
- dodici membri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci con il criterio della parità di genere (sei donne e sei uomini).
La Presidenza dell’Assemblea è invitata in modo permanente, senza diritto di voto.
17.3 Il Coordinamento è presieduto dalla Presidenza dell’Associazione.
17.4 I membri devono essere eletti in modo da garantire la rappresentanza di tutte le opinioni espresse dall’Assemblea secondo il criterio della proporzionalità.
17.5 Il numero dei membri eletti (comprensivo della Presidenza dell’Associazione) non può essere inferiore a quello dei referenti dei gruppi di lavoro di cui all’art. 11.2 lett. a), b) e c). Nel caso in cui questi ultimi siano in numero superiore, alla prima Assemblea utile si provvederà all’elezione di tanti membri quanti occorrono a ristabilire la parità.
Art. 18 | Funzionamento del Coordinamento
18.1 Il Coordinamento viene convocato periodicamente dalla Presidenza dell’Associazione. Può essere inoltre convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri (con arrotondamento per eccesso nel caso di quoziente con resto). In questo caso il Presidente provvede alla convocazione entro i due giorni successivi al ricevimento della richiesta e la riunione deve svolgersi entro i successivi tre giorni.
La convocazione avviene tramite e-mail all’indirizzo di ciascuno dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili e per le riunioni richieste dai membri.
18.2 Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti (con arrotondamento per eccesso nel caso in cui il numero dei componenti sia dispari) e – tra questi – almeno la metà più uno dei componenti eletti dall’Assemblea.
18.3 Il Coordinamento adotta le proprie decisioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia discussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede al voto. In tal caso, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
18.4 I membri del Coordinamento vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive, da comunicare via e-mail alla Presidenza dell’Associazione in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l’assenza.
18.5 Ciascun gruppo di lavoro comunica alla Presidenza dell’Associazione la formazione del gruppo e la nomina del referente, oppure lo scioglimento del gruppo. Il referente designato entra a fare parte del Coordinamento se il gruppo che lo ha nominato si è già riunito pubblicamente almeno due volte.
18.6 In caso di decadenza o di dimissioni, l’Assemblea dei soci e i gruppi di lavoro procedono alle sostituzioni di propria competenza in occasione della prima riunione utile. Nel caso in cui i membri decaduti o dimissionari raggiungano un numero pari alla metà più uno dei componenti, l’Assemblea e i gruppi di lavoro devono essere riuniti per il reintegro entro sette giorni dal verificarsi di tale circostanza.
18.7 Il Coordinamento rimane in carica tre anni.
Art. 19 | Presidenza dell’Associazione
19.1 L’Assemblea elegge la Presidenza dell’Associazione, organo politico che:
- a) rappresenta l’Associazione
- b) garantisce il suo funzionamento e la continuità della sua attività
- c) presiede il Coordinamento.
19.2 La Presidenza dell’Associazione è composta da due soci, un uomo e una donna, che operano in modo collegiale.
19.3 La rappresentanza legale è esercitata congiuntamente e disgiuntamente dai membri della Presidenza dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei due, le funzioni vengono esercitate disgiuntamente.
19.4 La Presidenza dell’Associazione viene eletta dall’Assemblea a scrutinio segreto con il voto della maggioranza assoluta dei soci presenti e rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.
19.5 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei componenti della Presidenza dell’Associazione o di entrambi, l’Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere i nuovi componenti. In caso di votazione per uno solo dei componenti, il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.
Art. 20 | Tesoriere
20.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei soci e le decisioni del Coordinamento. In particolare: cura la conservazione della documentazione contabile, liquida gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. A tal fine ha il potere di operare sui conti e i depositi bancari intestati all’Associazione.
20.2 Annualmente, entro il mese di marzo, relaziona sul progetto di rendiconto economico, sottoponendolo all’approvazione del Coordinamento.
20.3 Su richiesta della Presidenza dell’Assemblea, della Presidenza dell’Associazione, dei membri del Coordinamento o di almeno venti soci, è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico-finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.
20.4 Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento, che lo sceglie tra i propri membri eletti da’’Assemblea, ad esclusione di quelli che fanno parte della Presidenza. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una volta per uguale durata.
Parte terza | Attività sociale
Art. 21 | Soci
21.1 Sono soci dell’Associazione tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità e residenza che abbiano compiuto 18 anni e che ne facciano richiesta versando contestualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea. La richiesta di iscrizione implica l’accettazione dello Statuto, del Codice di comportamento e dei Regolamenti dell’Associazione. I soci hanno pari diritti tra loro.
21.2. I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l’importo delle rispettive quote, che non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.
21.3. L’Associato decade dalla qualifica per recesso o dimissioni, decadenza, esclusione, morte.
La decadenza è stabilita in modo automatico per mancato versamento della quota associativa annuale.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea in sessione riservata ai soci su istruttoria condotta dalla Presidenza dell’Assemblea in contraddittorio con l’interessato nei casi in cui il socio:
- a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, del Codice di comportamento, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- b) arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione, assumendo comportamenti o svolgendo o tentando di svolgere attività in contrasto con lo Statuto, il Codice di comportamento, i Regolamenti e le finalità dell’Associazione.
La perdita della qualità di associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.
Art. 22 | Simbolo
22.1 Il simbolo dell’Associazione, come di seguito riprodotto, è una raffigurazione parziale in blu su sfondo bianco della statua del Nettuno inscritta nella metà superiore di un cerchio, nella cui parte inferiore è riportata su sfondo rosso la scritta in caratteri bianchi e blu “Coalizione civica per Bologna”:
22.2 Tale simbolo viene utilizzato anche per la presentazione di liste alle elezioni amministrative. In tal caso, può essere depositato un simbolo parzialmente modificato che – lasciando inalterato l’impianto grafico – preveda l’inserimento del nome del candidato sindaco e/o la sostituzione della parola “Bologna” con il nome della città nella quale viene presentata la lista, o della Regione Emilia Romagna in caso di elezioni regionali.
Art. 23 | Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 24 | Sede
24.1 L’Associazione ha sede a Bologna.
24.2 La sede sociale dell’Associazione è il luogo nel quale
- si riuniscono di norma gli organi
- si svolge l’attività politica e organizzativa
- i soci si incontrano anche in modo informale e al di fuori di attività o eventi ufficiali
- i cittadini possono incontrare i dirigenti dell’Associazione e i suoi rappresentanti nelle assemblee elettive, ricevere informazioni sulle attività e i progetti, cercare informazioni e scambiare opinioni sui questioni politiche e sociali.
Compatibilmente con la situazione finanziaria, l’Associazione promuove l’apertura di sedi sociali decentrate nei quartieri del capoluogo e nei comuni dell’area metropolitana.
Art. 25 | Informazione e comunicazione
25.1 L’Associazione garantisce ai soci una completa e puntuale informazione sulla propria attività e considera questa funzione cruciale perché gli associati siano messi in grado di partecipare in modo attivo. A tale scopo utilizza una pluralità di strumenti di comunicazione e li aggiorna costantemente anche in base all’evoluzione tecnologica.
25.2 In particolare, tutti i soci vengono tempestivamente informati sull’attività degli organi dell’Associazione e su quella degli eletti nelle amministrazioni locali, sull’attribuzione di responsabilità operative, sulle iniziative pubbliche. Inoltre mette a disposizione documenti e materiali che possono essere utili alla discussione, alla formazione e all’adozione di scelte politiche.
25.3 L’Associazione sviluppa adeguate forme di comunicazione per informare tutti i cittadini circa la propria attività, promuovere le iniziative pubbliche, documentare i problemi sociali delle comunità locali, informare sull’attività delle pubbliche amministrazioni.
Art. 26 | Finanziamento
26.1 L’Associazione privilegia il principio dell’autofinanziamento. Pertanto il suo patrimonio è costituito prevalentemente da:
- a) quote associative
- b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni ed eredità conferiti dagli associati o da terzi
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- d) beni acquistati con le entrate derivanti dalle forme di autofinanziamento.
L’Associazione può inoltre ricorrere ad altre entrate compatibili con i principi e gli scopi previsti dallo Statuto erogate da soggetti privati o da istituzioni ed enti pubblici.
26.2 Il bilancio è pubblico e viene reso disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione dell’Associazione.
26.3 L’esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, su proposta del Tesoriere, predispone il rendiconto economico-finanziario che l’Assemblea dei soci approva entro il 30 aprile dell’anno successivo. In caso di partecipazione alle elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all’Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.
26.4 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività dell’Associazione.
Art. 27 | Responsabilità sulle obbligazioni
Per le obbligazioni dell’Associazione deliberate o ratificate dal Coordinamento, così come per eventuali obbligazioni pecuniarie derivanti da sanzioni penali e/o amministrative, risponde l’Associazione con il proprio patrimonio. Ove tali risorse non siano sufficienti, di tali obbligazioni rispondono in solido tutti i membri del Coordinamento che hanno deliberato l’assunzione dell’obbligazione.
Art. 28 | Scioglimento
In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di un liquidatore che estingue le obbligazioni in essere e cura la devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili.
Il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo gli stessi principi e scopi dell’Associazione.
Norme finali e transitorie
Art. 29 | Norme finali
29.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono – in quanto applicabili – le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
29.2 La definizione di qualsiasi controversia è di competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Art. 30 | Norme transitorie: proroga degli organi in carica, elezione dei nuovi organi e adempimenti statutari
30.1 Gli organi in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto vengono prorogati fino all’elezione della Presidenza dell’Assemblea, della Presidenza dell’Associazione e del Coordinamento. Il Presidente attualmente in carica provvederà alla convocazione dell’Assemblea dei soci finalizzata a tale scopo e la presiederà fino all’insediamento della Presidenza dell’Assemblea.
30.2 Nelle more dell’approvazione del Regolamento sulla partecipazione, l’elezione degli organi viene regolamentata dalle disposizioni seguenti:
- a) in coincidenza con l’Assemblea straordinaria per l’approvazione dello Statuto, vengono aperte le procedure per la presentazione delle candidature agli organi dell’Associazione, di cui deve essere data tempestiva notizia sui canali informativi e tramite e-mail ai soci
- b) le candidature devono essere presentate in forma disgiunta entro quindici giorni prima dell’Assemblea dei soci che verrà convocata per l’elezione degli organi; le candidature vanno inviate via email al Presidente in carica, con riserva di produrre il modulo originale con le firme autografe, e devono essere corredate
- da un minimo di dieci a un massimo di venti firme per i candidati al Coordinamento;
- da un minimo di venti a un massimo di trenta firme per i candidati alla Presidenza dell’Assemblea e alla Presidenza dell’Associazione.
Le firme devono essere raccolte tra i soci. Ciascun socio può firmare per ciascuno dei tre organi per un massimo di due candidati, purché siano di genere diverso.
Le candidature alla Presidenza dell’Assemblea e alla Presidenza dell’Associazione sono fra loro incompatibili.
I candidati non possono sottoscrivere candidature per lo stesso organo per il quale si candidano.
Le candidature devono essere pubblicate sul sito dell’Associazione e deve esserne data notizia nella convocazione dell’Assemblea per l’elezione degli organi e tramite gli altri canali di comunicazione.
- c) l’Assemblea per l’elezione degli organi deve tenersi entro il 20 gennaio 2017
- d) l’elezione degli organi avverrà nella stessa seduta dell’Assemblea dei soci secondo il seguente ordine: Presidenza dell’Assemblea, Presidenza dell’Associazione, Coordinamento
- e) per la votazione, da svolgersi a scrutinio segreto, gli elettori possono esprimere un massimo di due preferenze, purché di genere diverso; nel caso in cui vengano espresse due preferenze dello stesso genere, la seconda viene annullata
- f) per l’elezione del Coordinamento, risultano elette le prime sei donne e i primi sei uomini che riportano il maggior numero di voti.
30.3 L’insediamento del Coordinamento è regolata dalle norme seguenti:
- in sede di prima applicazione e fino alle prossime elezioni amministrative, del Coordinamento fanno parte tutti gli eletti al Consiglio comunale e nei Consigli di quartiere
- la prima riunione del Coordinamento deve tenersi entro sette giorni dall’Assemblea di elezione degli organi
- nella prima riunione il Coordinamento nomina il Tesoriere e i referenti dei gruppi funzionali.
30.4 I Gruppi tematici e territoriali già esistenti prima delle elezioni amministrative si riuniscono entro trenta giorni dall’approvazione dello Statuto dandone comunicazione pubblica tramite i canali informativi delll’Associazione, informano i soci sulla composizione e il funzionamento dei nuovi organi e procedono all’elezione dei referenti secondo quanto stabilito all’art. 12.4. Il numero minimo di riunioni pubbliche stabilito all’art. 18.5 è considerato già assolto.
30.5 I gruppi funzionali devono insediarsi entro quindici giorni dalla nomina dei referenti.
30.6 La composizione degli organi e l’eventuale attribuzione di responsabilità specifiche all’interno dei gruppi di lavoro devono essere rese pubbliche tempestivamente attraverso il sito dell’Associazione, le e-mail ai soci e gli altri canali di comunicazione e devono essere costantemente aggiornate.
30.7 Il Codice di comportamento e i Regolamenti sulla partecipazione, sulla comunicazione e sul finanziamento devono essere approvati entro otto mesi dall’approvazione del presente Statuto. Le bozze da sottoporre all’Assemblea devono essere elaborate da appositi gruppi di lavoro, uno per ciascun documento, coordinati della Presidenza dell’Assemblea. Per ciascun documento deve essere prevista una procedura di discussione pubblica preliminare all’Assemblea. L’approvazione dei documenti deve essere opportunamente scaglionata nel tempo per facilitare la preparazione e la discussione da parte dell’Assemblea.